Accordo di riservatezza (NDA): modello reciproco da compilare
Da firmare prima di scambiare listini, progetti, elenchi clienti o soluzioni tecniche: che cosa è informazione riservata e che cosa non lo è, obblighi di chi la riceve, durata, restituzione o distruzione, penale in caso di violazione e foro. Reciproco, quindi vale per entrambi allo stesso modo. È un modello di partenza: non sostituisce la consulenza legale.
Clausole già scritte, da adattare al tuo caso · il cliente firma dal telefono, senza stampare niente
Quando ti serve questo modello
Le situazioni in cui mettere l'accordo per iscritto ti risparmia la discussione dopo, a lavoro già iniziato.
- Prima di aprire una trattativa in cui dovrai mostrare listini, margini, condizioni praticate ai clienti o il modo esatto in cui costruisci il prezzo.
- Prima di far vedere progetti, disegni tecnici, campionature o un metodo di lavoro che nessun altro usa: una volta visti, non si possono più far dimenticare.
- Quando parli con un potenziale socio, un investitore o un acquirente e devi aprire i numeri dell’attività prima di sapere se l’operazione si farà.
- Quando affidi una lavorazione a un fornitore o a un consulente che vedrà i tuoi clienti, i tuoi prezzi o i tuoi archivi.
- Quando due imprese valutano una collaborazione e ciascuna deve mostrare qualcosa all’altra: in quel caso l’accordo reciproco è la forma corretta.
- Prima di rispondere a una gara o a una richiesta d’offerta che ti chiede documentazione tecnica dettagliata, quando la controparte è anche un possibile concorrente.
Che cosa contiene: le clausole, una per una
Questo è il testo che trovi già scritto quando apri il modello. Lo leggi qui per intero, prima ancora di registrarti: ogni clausola la puoi riscrivere, togliere o lasciare com'è.
| Clausola | Testo di esempio |
|---|---|
| 1.Scopo dello scambio | Le parti si scambiano informazioni riservate per lo scopo indicato nell’accordo e le utilizzano soltanto per quello. Va scritto in una riga il contesto concreto: una trattativa, una collaborazione, una valutazione tecnica. Un accordo di riservatezza senza uno scopo dichiarato è difficile da far valere, perché non si capisce a che cosa quelle informazioni potevano legittimamente servire. |
| 2.Che cosa è informazione riservata | È riservata ogni informazione comunicata da una parte all’altra in relazione allo scopo indicato, in qualsiasi forma: scritta, orale, digitale o desumibile dai materiali consegnati. L’elenco tipico comprende dati economici, listini, condizioni praticate e margini; elenchi di clienti, fornitori e contatti; progetti, disegni, metodi di lavoro e soluzioni tecniche; documenti e comunicazioni scambiati durante la trattativa. Comprendere l’orale è importante: molte informazioni passano in riunione. |
| 3.Che cosa non è informazione riservata | L’obbligo non copre le informazioni già di pubblico dominio o divenute tali senza colpa di chi le ha ricevute, quelle già legittimamente note prima della comunicazione, quelle sviluppate in modo autonomo senza usare le informazioni ricevute, e quelle che devono essere comunicate per obbligo di legge o per ordine dell’autorità. In quest’ultimo caso chi è tenuto a comunicarle avvisa prima l’altra parte, se la legge glielo consente, così che possa tutelarsi. |
| 4.Obblighi della parte che riceve | Chi riceve si impegna a usare le informazioni solo per lo scopo indicato, a non comunicarle a terzi senza consenso scritto, a diffonderle al proprio interno solo a chi ha effettiva necessità di conoscerle vincolandolo agli stessi obblighi, e a custodirle con la diligenza che riserva alle proprie informazioni riservate, comunque non inferiore a quella ordinaria. È la clausola che estende l’accordo a dipendenti e collaboratori senza doverne firmare uno per ciascuno. |
| 5.Durata dell’obbligo | L’obbligo decorre dalla data dell’accordo e resta in vigore per il periodo indicato, anche dopo che il rapporto fra le parti si è concluso. La durata va scelta proporzionata al valore delle informazioni ordinarie. Per i segreti commerciali e per le informazioni che nel tempo conservano i requisiti di protezione si può prevedere che l’obbligo duri finché quei requisiti sussistono, distinguendoli espressamente dalle altre informazioni. |
| 6.Restituzione o distruzione | Al termine del rapporto, o su richiesta scritta dell’altra parte, chi ha ricevuto le informazioni le restituisce o le distrugge, comprese le copie, e ne dà conferma per iscritto. Restano escluse le copie che devono essere conservate per obbligo di legge e quelle contenute nei salvataggi automatici dei sistemi informatici, che continuano a essere coperte dall’obbligo di riservatezza fino alla loro cancellazione. Senza questa eccezione, la clausola sarebbe impossibile da rispettare. |
| 7.Conseguenze della violazione | In caso di violazione la parte inadempiente corrisponde all’altra la penale convenuta, salvo il risarcimento del maggior danno. L’importo va scelto con criterio: una cifra proporzionata al valore delle informazioni è molto più facile da ottenere di una cifra elevata, che il giudice può ridurre. Nell’accordo va anche precisato che nulla di quanto pattuito attribuisce a chi riceve diritti sulle informazioni né obbliga le parti a concludere un contratto. |
Testo di esempio: nomi, importi e termini vanno sostituiti con i tuoi.
Che cosa dice la legge
Gli articoli su cui poggiano le clausole del modello, detti in parole semplici.
Art. 98 Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)
Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali sono protette come segreti commerciali quando ricorrono tre condizioni insieme: sono segrete, cioè non generalmente note né facilmente accessibili agli esperti del settore; hanno valore economico proprio in quanto segrete; e sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Firmare un accordo di riservatezza è una di quelle misure, e serve anche a dimostrare che le hai adottate.
Art. 99 Codice della proprietà industriale
Il legittimo detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi di acquisirli, rivelarli o utilizzarli in modo abusivo, salvo il caso in cui vi siano arrivati in modo indipendente. È la tutela che si aggiunge all’accordo: anche senza contratto la protezione esiste, ma solo se ricorrono i requisiti dell’articolo precedente — ed è più difficile dimostrarli quando non hai fatto firmare nulla a nessuno.
Artt. 1382 e 1384 codice civile
La clausola penale fissa in anticipo quanto è dovuto in caso di inadempimento e limita il risarcimento a quella somma, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Ma il giudice può ridurla equamente se l’obbligazione è stata eseguita in parte o se l’ammontare è manifestamente eccessivo. Da qui il consiglio pratico: una penale credibile vale più di una penale spettacolare.
Art. 2596 codice civile
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto, è valido solo se circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni; se è pattuito per un tempo maggiore o senza indicazione di durata, vale per cinque anni. Vale la pena saperlo perché molti confondono l’accordo di riservatezza con il divieto di concorrenza: sono due patti diversi, con regole diverse.
Art. 28 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Quando un soggetto tratta dati personali per conto di un altro, il rapporto deve essere disciplinato da un contratto che indichi oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, tipi di dati, categorie di interessati e obblighi del responsabile. Se lo scambio comprende anagrafiche di clienti, dipendenti o fornitori, l’accordo di riservatezza da solo non basta: serve anche la nomina a responsabile del trattamento.
È un modello di partenza, non una consulenza legale
Il testo copre le situazioni più comuni e va adattato al tuo caso. Se l'accordo vale cifre importanti, dura a lungo o contiene clausole fuori dall'ordinario, fallo rivedere a un avvocato prima di firmare: qui non c'è nessuno che conosce la tua situazione.
Errori da evitare
Le sviste che trasformano un accordo scritto in una discussione aperta.
- 1
Scrivere che è riservato «tutto». Un obbligo senza confini è il più facile da contestare: se ogni informazione è riservata, nessuna lo è davvero, e chi la riceve non sa nemmeno che cosa deve proteggere.
- 2
Dimenticare le eccezioni. Senza le quattro esclusioni standard — dominio pubblico, conoscenza preesistente, sviluppo autonomo, obbligo di legge — l’accordo chiede l’impossibile e un giudice tende a ridimensionarlo tutto.
- 3
Coprire solo lo scambio scritto. Molte informazioni passano a voce in riunione o in cantiere: se l’accordo non nomina la forma orale, quelle restano fuori.
- 4
Firmarlo dopo aver già mostrato le informazioni. La riservatezza guarda avanti: quello che l’altra parte ha già visto prima della firma è difficile da recuperare, salvo dichiarare espressamente che l’accordo copre anche gli scambi precedenti.
- 5
Scrivere una penale enorme convinti che spaventi di più. Una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice, e nel frattempo rende l’accordo più difficile da far firmare.
- 6
Usare un accordo di riservatezza al posto di un patto di non concorrenza. Sono due cose diverse: il secondo richiede forma scritta, limiti di zona o attività e non può superare i cinque anni.
Scrivilo online e fattelo firmare
Niente stampante, niente scanner, niente allegati che rimbalzano via email.
- 1
Compili
Apri il modello, metti i tuoi dati e quelli del cliente, cambi le clausole che non ti servono. Il testo resta salvato: la volta dopo riparti da qui.
- 2
Mandi il link
Il cliente riceve un indirizzo e apre il documento dal telefono, senza registrarsi e senza scaricare niente. Tu vedi quando l'ha aperto.
- 3
Il cliente firma dal telefono
Firma col dito sullo schermo. Insieme alla firma restano registrati il momento, il dispositivo, l'indirizzo IP in forma ridotta e l'impronta del testo firmato.
È una firma elettronica semplice: vale come prova liberamente valutabile in giudizio (art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale) e non è una firma elettronica qualificata né una firma digitale.
Domande frequenti su questo modello
Che cos’è un NDA e quando serve davvero?
NDA è la sigla inglese di non-disclosure agreement, in italiano accordo di riservatezza. È il documento con cui due parti stabiliscono che le informazioni scambiate per un certo scopo non vengono comunicate ad altri e non vengono usate per fini diversi. Serve davvero quando stai per mostrare qualcosa che, una volta visto, non può più essere fatto dimenticare: listini e margini, elenchi clienti, progetti tecnici, metodi di lavoro, numeri dell’attività. Non serve per informazioni che chiunque potrebbe ricavare guardando il tuo sito o il tuo catalogo.
Meglio un accordo reciproco o unilaterale?
Dipende da chi mostra le informazioni. Se le mostri solo tu — per esempio a un consulente che entra nei tuoi archivi — l’unilaterale è la forma corretta e più semplice: gli obblighi gravano su chi riceve. Se invece entrambe le parti apriranno qualcosa, come in una trattativa fra due imprese o nella valutazione di una collaborazione, il reciproco è più adatto e anche più facile da far firmare: nessuno deve accettare un vincolo che l’altro non ha. Nel dubbio il reciproco è la scelta prudente, perché copre anche gli scambi che non avevi previsto.
Quanto deve durare l’obbligo di riservatezza?
Quanto conserva valore l’informazione. Per condizioni commerciali e trattative in corso spesso bastano due o tre anni: dopo, quei numeri sono superati e un vincolo lunghissimo serve solo a rendere l’accordo più difficile da firmare. Per informazioni che restano sensibili nel tempo — un metodo produttivo, una formula, un archivio clienti costruito in anni — si può prevedere una durata più lunga, oppure stabilire che l’obbligo dura finché sussistono i requisiti di protezione dei segreti commerciali, distinguendo espressamente questa categoria dalle altre informazioni.
Che cosa non può essere considerato riservato?
Quattro categorie, che vanno scritte perché sono ciò che rende l’accordo credibile. Le informazioni già di pubblico dominio, o diventate tali senza colpa di chi le ha ricevute. Quelle già legittimamente note a chi le riceve prima della comunicazione. Quelle sviluppate in modo autonomo, senza utilizzare le informazioni ricevute. E quelle che devono essere comunicate per obbligo di legge o per ordine dell’autorità: in questo caso chi è tenuto a comunicarle avvisa prima l’altra parte, se la legge lo consente, in modo che possa tutelarsi.
Che penale conviene inserire?
Una proporzionata al valore reale delle informazioni. La clausola penale fissa in anticipo quanto è dovuto in caso di violazione e limita il risarcimento a quella somma, salvo che sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore — cosa che conviene prevedere. Il punto delicato è l’art. 1384 del codice civile: il giudice può ridurre equamente la penale se è manifestamente eccessiva. Una cifra credibile ha quindi due vantaggi: la controparte la firma senza discutere e, se serve, la ottieni davvero.
L’accordo vincola anche i dipendenti e i collaboratori?
Non automaticamente, ma il modello lo risolve con una clausola: chi riceve le informazioni può comunicarle al proprio interno solo a chi ha effettiva necessità di conoscerle, e deve vincolare quelle persone agli stessi obblighi. In questo modo la responsabilità resta in capo alla parte che ha firmato, che risponde della catena. Per i dipendenti esistono già obblighi di fedeltà e riservatezza previsti dalla legge e dai contratti di lavoro; per consulenti e fornitori esterni, invece, senza una clausola di questo tipo l’accordo si ferma alla prima persona.
Accordo di riservatezza e patto di non concorrenza sono la stessa cosa?
No, e confonderli è un errore frequente. L’accordo di riservatezza vieta di divulgare e usare informazioni; il patto di non concorrenza vieta di svolgere una certa attività. Il secondo ha regole più severe: l’art. 2596 del codice civile richiede la forma scritta come prova, impone che sia circoscritto a una determinata zona o attività e stabilisce che non può eccedere i cinque anni, riducendo automaticamente le durate maggiori. Se ti serve anche quel vincolo, va scritto come patto distinto, con i suoi limiti, non nascosto in una riga dell’accordo di riservatezza.
Se ci scambiamo dati personali basta l’accordo di riservatezza?
No. Riservatezza e protezione dei dati personali sono due piani diversi. Se una parte tratta dati personali per conto dell’altra — anagrafiche di clienti, dipendenti, fornitori — serve un contratto conforme all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che indichi oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, tipi di dati, categorie di interessati e obblighi del responsabile, comprese misure di sicurezza, sub-responsabili e sorte dei dati alla fine. L’accordo di riservatezza copre l’obbligo di non divulgare; non sostituisce la nomina a responsabile e non mette al riparo dalle sanzioni.
L’accordo firmato online è valido?
Un accordo di riservatezza non richiede una forma particolare a pena di nullità, quindi può essere concluso anche per via elettronica. Il documento informatico firmato con firma elettronica semplice è ammesso come prova e il giudice ne valuta liberamente il valore, tenendo conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità: lo prevede l’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale. Il prodotto registra data, ora, indirizzo di rete troncato e impronta del documento. Non è una firma digitale qualificata: quando la posta in gioco è alta, valuta strumenti con efficacia probatoria maggiore.
Questo modello sostituisce la consulenza di un avvocato?
No. È un modello di partenza, non sostituisce la consulenza legale. Copre la struttura che serve nella maggior parte dei casi ordinari e ti fa arrivare al cliente con un documento leggibile invece che con un accordo a voce. Ma ogni situazione ha dettagli suoi — importi rilevanti, controparti estere, opere su strutture, dati personali di terzi, clienti consumatori — e su quelli il testo va fatto rivedere da un professionista prima della firma. Se il valore del lavoro è alto o la controparte è più grande di te, una lettura da un avvocato costa molto meno di una lite.
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