Contratto di appalto per lavori edili: modello da compilare
Il documento che l’impresa edile fa firmare prima di aprire il cantiere: oggetto dei lavori, documenti allegati, pagamenti a stato di avanzamento, variazioni in corso d’opera, verifica finale, garanzie e penali. Compilalo online e fallo firmare al committente dal telefono, con firma elettronica semplice tracciata. È un modello di partenza: non sostituisce la consulenza legale.
Clausole già scritte, da adattare al tuo caso · il cliente firma dal telefono, senza stampare niente
Quando ti serve questo modello
Le situazioni in cui mettere l'accordo per iscritto ti risparmia la discussione dopo, a lavoro già iniziato.
- Prima di aprire il cantiere, sempre: dopo il primo colpo di martello, mettersi d’accordo per iscritto significa negoziare mentre l’altro ha già in mano il tuo lavoro.
- Quando l’importo supera quello che potresti permetterti di perdere se il committente sparisse a metà — per molte imprese artigiane sono già poche migliaia di euro.
- Quando i lavori durano più di qualche giorno e il pagamento è diviso in fasi: senza stati di avanzamento scritti, il saldo diventa una trattativa.
- Quando il committente è un privato che accede alle detrazioni fiscali: gli servono un documento con oggetto e importi chiari e pagamenti tracciati.
- Quando il progetto arriva da un tecnico e ci sono elaborati grafici e capitolato: vanno richiamati come allegati, con l’ordine di prevalenza.
- Quando in cantiere entrano altre imprese o l’immobile è abitato o condominiale: consegne, accessi e responsabilità vanno scritte prima, non discusse dopo.
Che cosa contiene: le clausole, una per una
Questo è il testo che trovi già scritto quando apri il modello. Lo leggi qui per intero, prima ancora di registrarti: ogni clausola la puoi riscrivere, togliere o lasciare com'è.
| Clausola | Testo di esempio |
|---|---|
| 1.Oggetto dell’appalto | L’appaltatore si obbliga a eseguire, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti di seguito presso l’immobile indicato. Vanno scritti l’indirizzo, i locali interessati e le lavorazioni previste, una per una. Un oggetto scritto per sommi capi è la causa più frequente delle discussioni che nascono a lavoro finito, quando nessuno riesce più a dimostrare che cosa era stato promesso. |
| 2.Documenti dell’appalto e ordine di prevalenza | Fanno parte integrante del contratto il preventivo accettato con il dettaglio delle lavorazioni e delle quantità, gli elaborati grafici e il capitolato consegnati prima della firma, i verbali di sopralluogo e le comunicazioni scritte scambiate fra le parti. In caso di contrasto fra questi documenti prevale l’ordine in cui sono elencati. Senza questa riga, davanti a due carte che dicono cose diverse, ognuno legge la sua. |
| 3.Corrispettivo e stati di avanzamento | Il corrispettivo è pattuito a corpo, salvo le variazioni concordate per iscritto, e viene suddiviso in stati di avanzamento: quanto alla firma, quanto al raggiungimento di ciascuna fase e quanto a saldo. Va aggiunta una precisazione che vale più di quanto sembri: il pagamento di uno stato di avanzamento non vale come accettazione dei lavori eseguiti fino a quel momento. |
| 4.Termini di esecuzione e sospensioni | I lavori iniziano alla data indicata e si concludono entro il termine convenuto, che si intende prorogato dei giorni di sospensione non imputabili all’appaltatore. Vanno elencati i casi tipici: consegna dell’immobile libero e accessibile da parte del committente, giornate perse per condizioni atmosferiche che impediscono la lavorazione, attese per materiali scelti dal committente e ordinati dopo l’avvio del cantiere. |
| 5.Variazioni in corso d’opera | Le variazioni richieste dal committente sono ammesse solo se concordate per iscritto, con indicazione del maggior costo e del maggior tempo che comportano. Se durante i lavori emergono situazioni non visibili al sopralluogo — impianti non a norma, umidità, strutture ammalorate — l’appaltatore ne dà comunicazione immediata e sospende la lavorazione interessata fino alla decisione del committente. È la clausola che trasforma una sorpresa in una decisione condivisa. |
| 6.Verifica e accettazione dei lavori | Al termine dei lavori le parti eseguono insieme la verifica. Il committente comunica per iscritto le difformità riscontrate entro il termine convenuto; se riceve i lavori senza riserve pur essendo stato invitato alla verifica, l’opera si intende accettata per i vizi conosciuti o riconoscibili. Restano salvi i vizi non riconoscibili e quelli taciuti in mala fede dall’appaltatore, oltre ai rimedi inderogabili di legge quando il committente è un consumatore. |
| 7.Sospensione dei lavori per mancato pagamento | Se il committente non versa uno stato di avanzamento entro quindici giorni dalla scadenza, l’appaltatore può sospendere i lavori previa comunicazione scritta, senza che il ritardo che ne deriva gli sia imputabile. I lavori riprendono entro cinque giorni lavorativi dal pagamento, con proroga del termine finale pari ai giorni di sospensione. Attenzione: è una clausola vessatoria e va approvata con una seconda firma specifica. |
Testo di esempio: nomi, importi e termini vanno sostituiti con i tuoi.
Che cosa dice la legge
Gli articoli su cui poggiano le clausole del modello, detti in parole semplici.
Art. 1655 codice civile
Definisce l’appalto: una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In parole semplici: chi appalta si assume il rischio del risultato, non vende ore. È la ragione per cui nel contratto conta descrivere l’opera finita, non le giornate impiegate.
Art. 1656 codice civile
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente. Se in cantiere fai entrare un lattoniere, un elettricista o un piastrellista che non sono tuoi dipendenti, l’autorizzazione va chiesta: conviene scriverla nel contratto una volta sola, invece di rincorrerla a lavori iniziati.
Art. 1662 codice civile
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Se l’esecuzione non procede secondo il contratto e a regola d’arte, può fissare un termine congruo perché l’appaltatore si adegui; trascorso inutilmente quel termine il contratto si risolve, salvo il risarcimento del danno. Non è una minaccia teorica: è il motivo per cui le contestazioni vanno messe per iscritto subito.
Art. 1667 codice civile
L’appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta per i difetti che il committente conosceva o poteva riconoscere e ha accettato senza riserve, salvo che siano stati taciuti in mala fede. Il committente deve denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera.
Art. 1669 codice civile
Per gli edifici e le altre opere destinate per loro natura a lunga durata: se entro dieci anni dal compimento l’opera rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore risponde verso il committente e i suoi aventi causa, purché la denuncia arrivi entro un anno dalla scoperta. È la cosiddetta responsabilità decennale, diversa e più grave della garanzia biennale.
È un modello di partenza, non una consulenza legale
Il testo copre le situazioni più comuni e va adattato al tuo caso. Se l'accordo vale cifre importanti, dura a lungo o contiene clausole fuori dall'ordinario, fallo rivedere a un avvocato prima di firmare: qui non c'è nessuno che conosce la tua situazione.
Errori da evitare
Le sviste che trasformano un accordo scritto in una discussione aperta.
- 1
Usare il preventivo come se fosse il contratto. Il preventivo dice quanto costa; non dice chi consegna l’immobile, cosa succede se piove per due settimane, chi paga i lavori extra e cosa accade se il committente si ferma a metà.
- 2
Scrivere l’oggetto in tre righe generiche («ristrutturazione appartamento»). A lavoro finito, «era compreso» contro «non era compreso» diventa impossibile da dimostrare per entrambi.
- 3
Non disciplinare le variazioni in corso d’opera. Nell’edilizia le sorprese sotto l’intonaco sono la regola: senza una clausola scritta, il maggior costo lo discuti con il cantiere già aperto e la forza contrattuale tutta dall’altra parte.
- 4
Confondere la garanzia biennale per vizi e difformità con la responsabilità decennale per gravi difetti: sono due cose diverse, con termini di denuncia diversi, e scriverne una sola lascia scoperto proprio il caso più costoso.
- 5
Dimenticare la seconda firma sulle clausole vessatorie — sospensione dei lavori, limitazioni di responsabilità, foro competente. Senza approvazione specifica per iscritto, quelle clausole semplicemente non producono effetto.
- 6
Non dire chi porta i titoli edilizi, chi consegna l’immobile libero, chi attiva le utenze e chi assume gli obblighi di sicurezza quando in cantiere opera più di un’impresa. Sono i punti su cui il cantiere si ferma davvero.
Scrivilo online e fattelo firmare
Niente stampante, niente scanner, niente allegati che rimbalzano via email.
- 1
Compili
Apri il modello, metti i tuoi dati e quelli del cliente, cambi le clausole che non ti servono. Il testo resta salvato: la volta dopo riparti da qui.
- 2
Mandi il link
Il cliente riceve un indirizzo e apre il documento dal telefono, senza registrarsi e senza scaricare niente. Tu vedi quando l'ha aperto.
- 3
Il cliente firma dal telefono
Firma col dito sullo schermo. Insieme alla firma restano registrati il momento, il dispositivo, l'indirizzo IP in forma ridotta e l'impronta del testo firmato.
È una firma elettronica semplice: vale come prova liberamente valutabile in giudizio (art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale) e non è una firma elettronica qualificata né una firma digitale.
Domande frequenti su questo modello
Che differenza c’è tra il preventivo e il contratto di appalto?
Il preventivo è un’offerta economica: elenca lavorazioni, quantità e prezzi. Il contratto di appalto è la regola del rapporto: dice quando si comincia, come si paga, cosa succede se emergono lavori non previsti, chi consegna l’immobile, come si verifica l’opera alla fine, quanto dura la garanzia e cosa accade in caso di ritardo. Nella pratica il preventivo accettato diventa un allegato del contratto, richiamato fra i documenti dell’appalto. Firmare solo il preventivo significa avere un accordo sul prezzo e nessun accordo su tutto il resto.
Il contratto di appalto tra privati deve essere per forza scritto?
Per gli appalti privati la legge non impone una forma scritta a pena di nullità: un accordo verbale è valido. Il problema non è la validità, è la prova. In una discussione su cosa era compreso, su quanti giorni di ritardo sono imputabili all’impresa o su quale variazione era stata autorizzata, chi non ha nulla di scritto sostiene una tesi che non può dimostrare. Alcune clausole poi richiedono la forma scritta per funzionare: l’autorizzazione alle variazioni e l’approvazione specifica delle clausole vessatorie.
Come si gestiscono le variazioni in corso d’opera?
Con una clausola che impone la forma scritta e obbliga a quantificare due cose insieme: il maggior costo e il maggior tempo. Il codice civile aiuta su due fronti. Le variazioni che l’appaltatore decide da solo non sono ammesse senza autorizzazione del committente, che va provata per iscritto. Le variazioni ordinate dal committente sono possibili entro il limite del sesto del prezzo complessivo, e l’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori anche se il prezzo era stato pattuito a corpo. Oltre quel limite servono un nuovo accordo e nuove condizioni.
Quanto dura la garanzia sui lavori edili?
Dipende dal tipo di problema. Per difformità e vizi ordinari vale l’art. 1667 del codice civile: il committente denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna. Per gli edifici e le opere di lunga durata, se entro dieci anni dal compimento l’opera rovina, rischia di rovinare o presenta gravi difetti, si applica l’art. 1669: denuncia entro un anno dalla scoperta e azione entro un anno dalla denuncia. Nel contratto conviene indicare la garanzia convenzionale offerta, precisando che i termini di legge restano fermi.
Che cos’è il pagamento a stato di avanzamento e come si scrive?
È la suddivisione del corrispettivo in tranche legate a fasi verificabili del lavoro, non al calendario. Una struttura tipica per una ristrutturazione: una quota alla firma per avviare il cantiere e ordinare i materiali, una o più quote al completamento di fasi identificabili — demolizioni concluse, impianti sotto traccia, posa terminata — e il saldo alla verifica finale. Ogni fase va descritta in modo che entrambi possano dire se è raggiunta. E va scritto che pagare uno stato di avanzamento non significa accettare i lavori fatti fino a quel punto.
Posso sospendere i lavori se il committente non paga?
Solo se il contratto lo prevede espressamente e la clausola è stata approvata con una seconda firma specifica, perché la facoltà di sospendere l’esecuzione riservata a una sola parte rientra fra le clausole vessatorie. Il modello prevede una struttura prudente: mancato pagamento di uno stato di avanzamento oltre quindici giorni dalla scadenza, comunicazione scritta prima di fermarsi, ripresa entro cinque giorni lavorativi dal pagamento e proroga del termine finale pari ai giorni di sospensione. Fermarsi senza una clausola e senza avviso scritto espone invece l’impresa a una contestazione di inadempimento.
Quali clausole devono essere firmate due volte?
Quando il contratto è predisposto da una parte su un modulo o un modello, le clausole che avvantaggiano chi lo ha predisposto non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto: limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l’esecuzione, decadenze a carico dell’altra parte, rinnovo tacito, clausole arbitrali e deroghe alla competenza del giudice. Nel contratto di appalto tipico riguardano la sospensione dei lavori per mancato pagamento e il foro competente. Si elencano in fondo, per numero e titolo, con una seconda riga di firma sotto.
Chi si occupa della sicurezza in cantiere?
Ogni impresa risponde della sicurezza dei propri lavoratori. Quando ricorrono i presupposti del decreto legislativo 81/2008 — in particolare la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici — sono il committente o il responsabile dei lavori a designare i coordinatori e a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, nei casi e con le modalità previsti dalla legge. Il piano di sicurezza e coordinamento spetta al coordinatore per la progettazione, il piano operativo a ciascuna impresa esecutrice. Un contratto non sposta questi obblighi: può solo ricordare a chi appartengono.
Serve il contratto se il committente vuole le detrazioni fiscali?
Le detrazioni per interventi di recupero edilizio non richiedono per legge un contratto scritto, ma richiedono di poter documentare l’intervento: fatture, bonifico con causale e riferimenti normativi, e una descrizione dei lavori coerente. Un contratto che descrive l’opera, gli importi e le fasi rende quella documentazione ordinata e difendibile in caso di controllo, e aiuta il committente a distinguere manutenzione ordinaria e straordinaria — distinzione da cui dipende l’agevolazione. Per l’aliquota IVA applicabile e per la spettanza del bonus la parola definitiva resta del commercialista del committente.
Il committente può firmare dal telefono?
Sì. Il contratto compilato si invia con un collegamento riservato: il committente lo apre, legge il testo e firma dal telefono. Il sistema registra data, ora, indirizzo di rete troncato e impronta del documento, e produce un’attestazione che dichiara anche i propri limiti. Si tratta di una firma elettronica semplice: ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale il suo valore probatorio è liberamente valutabile dal giudice, che può ritenerla sufficiente oppure no. Non è una firma digitale qualificata e non ha la stessa efficacia della firma autografa autenticata.
Questo modello sostituisce la consulenza di un avvocato?
No. È un modello di partenza, non sostituisce la consulenza legale. Copre la struttura che serve nella maggior parte dei casi ordinari e ti fa arrivare al cliente con un documento leggibile invece che con un accordo a voce. Ma ogni situazione ha dettagli suoi — importi rilevanti, controparti estere, opere su strutture, dati personali di terzi, clienti consumatori — e su quelli il testo va fatto rivedere da un professionista prima della firma. Se il valore del lavoro è alto o la controparte è più grande di te, una lettura da un avvocato costa molto meno di una lite.
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